“Noi per Cesano

Statuto

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Denominazione

Art. 1

E’ costituita la Associazione "Cesano per noi - noi per Cesano", con sede in Cesano Maderno, via Monterosa 18. L’Associazione ha durata illimitata, è apartitica e non ha fini di lucro.

Scopi e finalità

Art. 2
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:

1.      - sensibilizzare l’opinione pubblica e le pubbliche amministrazioni sui temi della salvaguardia e del potenziamento delle aree verdi, degli spazi aperti residui, della tutela del paesaggio e della qualità della vita nel comune di Cesano Maderno e in quelli della Brianza milanese;

2.      - contribuire alla programmazione e allo sviluppo del sistema delle aree protette a livello comunale e sovracomunale;

3.      - promuovere interventi per la riqualificazione del verde esistente e per lo sviluppo di quello potenziale, inclusa la valorizzazione degli spazi ancora liberi e delle fasce di pertinenza fluviali e stradali;

4.      - promuovere la conservazione rigorosa e la valorizzazione dell’identità storica e paesaggistica del territorio;

5.      - proporre e organizzare, attraverso accordi con le pubbliche amministrazioni, programmi di gestione di aree verdi di proprietà comunale;

6.      - promuovere la diffusione di una sensibilità naturalistica attraverso l’organizzazione, la partecipazione e il patrocinio di attività didattiche, mostre, conferenze, articoli e pubblicazioni divulgative.

Soci

Art. 3

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le Associazioni e le persone giuridiche che, condividendo le finalità dell’Associazione, ne facciano domanda e che sottoscrivano il presente statuto. L’Associazione può a sua volta aderire, con delibera dell’assemblea a semplice maggioranza, a sodalizi avanti finalità analoghe alla propria, purchè non venga pregiudicata la propria autonomia. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività che il consiglio riterrà utili e connesse agli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni, prestare mutua assistenza, ricevere contributi e donazioni.

Art. 4

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale la esamina alla prima riunione utile e delibera su di essa a proprio insindacabile giudizio. L’ammissione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare soci onorari persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell’Associazione.

Art. 5

I soci sono tenuti:

1.      - al versamento della quota sociale, così come determinata dall’Assemblea, entro il 30 Maggio di ciascun anno;

2.      - all’osservanza dello Statuto;

3.      - a partecipare attivamente alle iniziative e alla vita dell’associazione;

4.      - all’osservanza dell’eventuale regolamento interno e delle delibere prese dagli organi sociali;

5.      - a mantenere un comportamento sociale coerente e compatibile con gli scopi dell’Associazione.

Art. 6

I soci non sono più considerati tali per dimissioni volontarie o per delibera del consiglio a seguito di palese inottemperanza di quanto previsto dall’art. 5.

Organi

Art. 7

Sono organi dell’Associazione:

l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente, il segretario e il revisore dei conti.

Assemblea

Art. 8

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Presidente con annuncio scritto a ogni socio, inviato con un preavviso di almeno 8 giorni.

Art. 9

L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile. Essa:

1.      - approva le linee generali del programma di attività dell’Associazione per l’anno sociale;

2.      - elegge i componenti del Consiglio direttivo,

3.      - approva il bilancio consuntivo e preventivo, l’eventuale regolamento interno e le sue modifiche;

4.      - approva l’importo delle quote associative e gli eventuali contributi a carico dei soci;

5.      - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su quanto posto all’ordine del giorno.

Art. 10

L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio Direttivo lo reputi necessario o:

1.      - su richiesta del revisore dei conti;

2.      - qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 11

L’assemblea è da considerarsi valida qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 12

La tessera sociale dà diritto a un voto. Possono votare tutti i soci iscritti da almeno 6 mesi all’Associazione. Nessun socio può essere portatore di delega o delegare altri a rappresentarlo in Assemblea.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; esse sono a scrutinio segreto in occasione dell’elezione dei componenti del consiglio direttivo e per tutte le delibere concernenti fatti personali; sono inoltre a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.

Art. 13

Per deliberare sulle modifiche allo Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione è indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, il cui numero non dovrà essere inferiore alla metà dei soci. Per la sola modifica della sede legale nell’ambito del Comune è sufficiente una delibera del Consiglio.

Art. 14

L’assemblea è presieduta dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate in un apposito libro verbale.

Consiglio direttivo

Art. 15

Il consiglio direttivo è costituito da 8 componenti scelti dall’assemblea tra i soci, e dura in carica 2 anni. Almeno tre dei soci fondatori dovranno essere presenti nel consiglio. Le funzioni dei singoli componenti del consiglio sono a titolo gratuito; saranno eventualmente rimborsate le sole spese vive preventivamente autorizzate dal Consiglio.

Art. 16

Il consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. In assenza del presidente le riunioni sono presiedute dal consigliere più anziano. Le riunioni del consiglio sono aperte alla partecipazione di tutti i soci.

Art. 17

Le delibere del consiglio, prese a maggioranza semplice dei presenti, sono valide se sono presenti la metà più uno dei consiglieri. Il consigliere che non partecipi, senza giustificare la propria assenza, a tre sedute consecutivamente, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.

Art. 18

Il consiglio direttivo può, con maggioranza dei 2/3 dei componenti, escludere un proprio componente in caso di evidenti e conclamati comportamenti e atteggiamenti contrari alle finalità dell’Associazione.

Art. 19

Spetta al consiglio direttivo:

1.      - definire l’indirizzo e l’organizzazione delle attività dell’Associazione;

2.      - redigere i programmi di attività sociale sulla base delle linee approviate dall’assemblea dei soci;

3.      - curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

4.      - eleggere tra i propri componenti il presidente, nominare il segretario e il revisore dei conti;

5.      - redigere i bilanci;

6.      - stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

7.      - ratificare nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza;

8.      - regolare la vita dell’Associazione e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.

Presidente

Art. 20

Il presidente, che è presidente dell’assemblea dei soci e presidente del consiglio direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno, a maggioranza dei voti.

Il presidente ha la rappresentanza dell’associazione e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni saranno affidate al consigliere più anziano.

Art. 21

In caso di necessità e urgenza il presidente assume i provvedimenti del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte, in via temporanea, dal vice presidente o, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano.

Segretario

Art. 22

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

1.      - procedere alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci;

2.      - provvedere al disbrigo della corrispondenza;

3.      - redigere e conservare i verbali delle riunioni dei soci e del consiglio direttivo;

4.      - predisporre lo schema del bilancio preventivo, da sottoporre al consiglio entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo dell’anno precedente, da sottoporre al consiglio entro il mese di febbraio;

5.      - provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle spese e ai contributi per il periodo stabilito dalla legge;

6.      - provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

Revisore dei conti

Art. 23

Il consiglio nomina un Revisore dei conti, anche tra i non soci. La sua carica è incompatibile con qualsiasi altra nell’ambito dell’associazione. Il revisore controlla la corretta gestione economico-finanziaria dell’associazione.

Art. 24

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1.      - il patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;

2.      - dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

3.      - dal residuo attivo di gestione

4.      - dall’eventuale fondo di riserva.

Tutti i proventi e i beni dell’associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento e alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse strettamente connesse. In nessun caso, salvo diversa disposizione di legge, durante la vita dell’associazione è consentito distribuire in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi o capitali.

Le somme versate dai soci per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 25

Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo e deve essere presentato all’assemblea non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Art. 26

In caso di scioglimento l’assemblea delibera con le maggioranze previste dall’art. 13 sulla destinazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, a uno o più scopi compatibili con le finalità dell’associazione.

Art. 27

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l’assemblea a maggioranza assoluta, in osservanza del Codice Civile.

Il presente statuto è stato sottoscritto in data 24 Maggio 2007 dai seguenti soci fondatori:

Piero Citron

Salvatore Colombo

Elena Costa

Andrea Gambusera

Alberto Porro

Liliana Porro

Daniele Santambrogio

Nadia Speronello

Rosaria Tanzillo

Luigi Vismara

che hanno costituito una associazione denominata "Cesano per noi – noi per Cesano", con sede in Cesano Maderno, via Monterosa 18.