“Noi per Cesano”
Statuto
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Denominazione
Art. 1
E’ costituita la Associazione "Cesano per
noi - noi per Cesano", con sede in Cesano
Maderno, via Monterosa 18. L’Associazione ha
durata illimitata, è apartitica e non ha
fini di lucro.
Scopi e finalità
Art. 2
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
1.
- sensibilizzare l’opinione pubblica e le
pubbliche amministrazioni sui temi della
salvaguardia e del potenziamento delle aree
verdi, degli spazi aperti residui, della
tutela del paesaggio e della qualità della
vita nel comune di Cesano Maderno e in
quelli della Brianza milanese;
2.
- contribuire alla programmazione e allo
sviluppo del sistema delle aree protette a
livello comunale e sovracomunale;
3.
- promuovere interventi per la
riqualificazione del verde esistente e per
lo sviluppo di quello potenziale, inclusa la
valorizzazione degli spazi ancora liberi e
delle fasce di pertinenza fluviali e
stradali;
4.
- promuovere la conservazione rigorosa e la
valorizzazione dell’identità storica e
paesaggistica del territorio;
5.
- proporre e organizzare, attraverso accordi
con le pubbliche amministrazioni, programmi
di gestione di aree verdi di proprietà
comunale;
6.
- promuovere la diffusione di una
sensibilità naturalistica attraverso
l’organizzazione, la partecipazione e il
patrocinio di attività didattiche, mostre,
conferenze, articoli e pubblicazioni
divulgative.
Soci
Art. 3
Possono far parte dell’Associazione le
persone fisiche, le Associazioni e le
persone giuridiche che, condividendo le
finalità dell’Associazione, ne facciano
domanda e che sottoscrivano il presente
statuto. L’Associazione può a sua volta
aderire, con delibera dell’assemblea a
semplice maggioranza, a sodalizi avanti
finalità analoghe alla propria, purchè non
venga pregiudicata la propria autonomia.
L’Associazione potrà svolgere tutte le
attività che il consiglio riterrà utili e
connesse agli scopi sociali; stipulare
accordi e convenzioni, prestare mutua
assistenza, ricevere contributi e donazioni.
Art. 4
La domanda di ammissione deve essere
presentata al Consiglio Direttivo, il quale
la esamina alla prima riunione utile e
delibera su di essa a proprio insindacabile
giudizio. L’ammissione decorre dalla data di
delibera del consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo può nominare soci
onorari persone che si siano particolarmente
distinte negli ambiti propri
dell’Associazione.
Art. 5
I soci sono tenuti:
1.
- al versamento della quota sociale, così
come determinata dall’Assemblea, entro il 30
Maggio di ciascun anno;
2.
- all’osservanza dello Statuto;
3.
- a partecipare attivamente alle iniziative
e alla vita dell’associazione;
4.
- all’osservanza dell’eventuale regolamento
interno e delle delibere prese dagli organi
sociali;
5.
- a mantenere un comportamento sociale
coerente e compatibile con gli scopi
dell’Associazione.
Art. 6
I soci non sono più considerati tali per
dimissioni volontarie o per delibera del
consiglio a seguito di palese inottemperanza
di quanto previsto dall’art. 5.
Organi
Art. 7
Sono organi dell’Associazione:
l’assemblea dei soci, il consiglio
direttivo, il presidente, il segretario e il
revisore dei conti.
Assemblea
Art. 8
Le assemblee dei soci possono essere
ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono
convocate dal Presidente con annuncio
scritto a ogni socio, inviato con un
preavviso di almeno 8 giorni.
Art. 9
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni
anno tra il 1° Gennaio e il 30 Aprile. Essa:
1.
- approva le linee generali del programma di
attività dell’Associazione per l’anno
sociale;
2.
- elegge i componenti del Consiglio
direttivo,
3.
- approva il bilancio consuntivo e
preventivo, l’eventuale regolamento interno
e le sue modifiche;
4.
- approva l’importo delle quote associative
e gli eventuali contributi a carico dei
soci;
5.
- delibera su tutte le questioni attinenti
la gestione sociale e su quanto posto
all’ordine del giorno.
Art. 10
L’assemblea straordinaria è convocata ogni
qualvolta il consiglio Direttivo lo reputi
necessario o:
1.
- su richiesta del revisore dei conti;
2.
- qualora ne faccia richiesta motivata
almeno 1/5 dei soci.
L’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni
dalla data della richiesta.
Art. 11
L’assemblea è da considerarsi valida
qualunque sia il numero dei soci presenti, e
delibera a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti su tutte le questioni poste
all’ordine del giorno.
Art. 12
La tessera sociale dà diritto a un voto.
Possono votare tutti i soci iscritti da
almeno 6 mesi all’Associazione. Nessun socio
può essere portatore di delega o delegare
altri a rappresentarlo in Assemblea.
Le votazioni avvengono di norma per alzata
di mano; esse sono a scrutinio segreto in
occasione dell’elezione dei componenti del
consiglio direttivo e per tutte le delibere
concernenti fatti personali; sono inoltre a
scrutinio segreto qualora ne faccia
richiesta almeno 1/5 dei presenti.
Art. 13
Per deliberare sulle modifiche allo Statuto
o sullo scioglimento dell’Associazione è
indispensabile il voto favorevole dei 2/3
dei presenti, il cui numero non dovrà essere
inferiore alla metà dei soci. Per la sola
modifica della sede legale nell’ambito del
Comune è sufficiente una delibera del
Consiglio.
Art. 14
L’assemblea è presieduta dal Presidente; le
deliberazioni adottate dovranno essere
riportate in un apposito libro verbale.
Consiglio direttivo
Art. 15
Il consiglio direttivo è costituito da 8
componenti scelti dall’assemblea tra i soci,
e dura in carica 2 anni. Almeno tre dei soci
fondatori dovranno essere presenti nel
consiglio. Le funzioni dei singoli
componenti del consiglio sono a titolo
gratuito; saranno eventualmente rimborsate
le sole spese vive preventivamente
autorizzate dal Consiglio.
Art. 16
Il consiglio direttivo viene convocato dal
Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei
consiglieri. In assenza del presidente le
riunioni sono presiedute dal consigliere più
anziano. Le riunioni del consiglio sono
aperte alla partecipazione di tutti i soci.
Art. 17
Le delibere del consiglio, prese a
maggioranza semplice dei presenti, sono
valide se sono presenti la metà più uno dei
consiglieri. Il consigliere che non
partecipi, senza giustificare la propria
assenza, a tre sedute consecutivamente, è
considerato a tutti gli effetti
dimissionario.
Art. 18
Il consiglio direttivo può, con maggioranza
dei 2/3 dei componenti, escludere un proprio
componente in caso di evidenti e conclamati
comportamenti e atteggiamenti contrari alle
finalità dell’Associazione.
Art. 19
Spetta al consiglio direttivo:
1.
- definire l’indirizzo e l’organizzazione
delle attività dell’Associazione;
2.
- redigere i programmi di attività sociale
sulla base delle linee approviate
dall’assemblea dei soci;
3.
- curare l’esecuzione delle deliberazioni
dell’assemblea;
4.
- eleggere tra i propri componenti il
presidente, nominare il segretario e il
revisore dei conti;
5.
- redigere i bilanci;
6.
- stipulare tutti gli atti e i contratti di
ogni genere inerenti all’attività sociale;
7.
- ratificare nella prima seduta utile i
provvedimenti di propria competenza adottati
dal presidente per motivi di necessità e
urgenza;
8.
- regolare la vita dell’Associazione e
favorire la partecipazione dei soci alle
attività dell’associazione.
Presidente
Art. 20
Il presidente, che è presidente
dell’assemblea dei soci e presidente del
consiglio direttivo, è eletto da
quest’ultimo nel suo seno, a maggioranza dei
voti.
Il presidente ha la rappresentanza
dell’associazione e la firma sociale. In
caso di assenza o impedimento le sue
mansioni saranno affidate al consigliere più
anziano.
Art. 21
In caso di necessità e urgenza il presidente
assume i provvedimenti del consiglio
direttivo, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione utile. In caso di assenza, di
impedimento o di cessazione, le relative
funzioni sono svolte, in via temporanea, dal
vice presidente o, in mancanza di questi,
dal consigliere più anziano.
Segretario
Art. 22
Il segretario coadiuva il presidente e ha i
seguenti compiti:
1.
- procedere alla tenuta e all’aggiornamento
del registro dei soci;
2.
- provvedere al disbrigo della
corrispondenza;
3.
- redigere e conservare i verbali delle
riunioni dei soci e del consiglio direttivo;
4.
- predisporre lo schema del bilancio
preventivo, da sottoporre al consiglio entro
il mese di dicembre, e del bilancio
consuntivo dell’anno precedente, da
sottoporre al consiglio entro il mese di
febbraio;
5.
- provvedere alla tenuta dei registri e
della contabilità dell’associazione, nonché
alla conservazione della documentazione
relativa alle spese e ai contributi per il
periodo stabilito dalla legge;
6.
- provvedere alla riscossione delle entrate
e al pagamento delle spese in conformità
alle decisioni del consiglio direttivo.
Revisore dei conti
Art. 23
Il consiglio nomina un Revisore dei conti,
anche tra i non soci. La sua carica è
incompatibile con qualsiasi altra
nell’ambito dell’associazione. Il revisore
controlla la corretta gestione
economico-finanziaria dell’associazione.
Art. 24
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è
costituito da:
1.
- il patrimonio mobiliare e immobiliare di
proprietà dell’associazione;
2.
- dai contributi, erogazioni e lasciti
diversi;
3.
- dal residuo attivo di gestione
4.
- dall’eventuale fondo di riserva.
Tutti i proventi e i beni dell’associazione
debbono essere destinati esclusivamente al
suo funzionamento e alla realizzazione delle
attività istituzionali o ad esse
strettamente connesse. In nessun caso, salvo
diversa disposizione di legge, durante la
vita dell’associazione è consentito
distribuire in forma diretta o indiretta
utili o avanzi di gestione, fondi o
capitali.
Le somme versate dai soci per le quote
sociali non sono rimborsabili in nessun
caso.
Art. 25
Il bilancio comprende l’esercizio sociale
dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo e
deve essere presentato all’assemblea non
oltre quattro mesi dalla data di chiusura
dell’esercizio.
Art. 26
In caso di scioglimento l’assemblea delibera
con le maggioranze previste dall’art. 13
sulla destinazione del patrimonio sociale,
dedotte le passività, a uno o più scopi
compatibili con le finalità
dell’associazione.
Art. 27
Per quanto non compreso nel presente statuto
decide l’assemblea a maggioranza assoluta,
in osservanza del Codice Civile.
Il presente statuto è stato sottoscritto in
data 24 Maggio 2007 dai seguenti soci
fondatori:
Piero Citron
Salvatore Colombo
Elena Costa
Andrea Gambusera
Alberto Porro
Liliana Porro
Daniele Santambrogio
Nadia Speronello
Rosaria Tanzillo
Luigi Vismara
che hanno costituito una associazione
denominata "Cesano per noi – noi per
Cesano", con sede in Cesano Maderno, via
Monterosa 18. |